download, non è reato!!!!

Qui si può chattare e quindi parlare di qualsiasi cosa possibile ...quindi non solo musica ..VIETATO LO SPAM INUTILE, TOLLERANZA 0

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Messaggioda PinGuido il dom gen 21, 2007 12:22 pm

IV ha scritto:a parte che l'80% delle cose che scarico non sono reperibili qui in italia


Anche questa è una cosa fondamentale direi :!: :D
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Messaggioda UK oasis UK il dom gen 21, 2007 12:58 pm

io ho 14 anni e cd originali ne compro, ma quasi solo le discografie dei miei artisti preferiti, ad esempio prima andavo in fissa con i nirvana e ho comprato la discografia, poi gli oasis e ho comprato la discografia, di altri gruppi che non adoro alla pazzia compro solo qualcosa che trovo in offerta ;)
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Messaggioda PinGuido il dom gen 21, 2007 1:11 pm

UK oasis UK ha scritto:io ho 14 anni e cd originali ne compro, ma quasi solo le discografie dei miei artisti preferiti, ad esempio prima andavo in fissa con i nirvana e ho comprato la discografia, poi gli oasis e ho comprato la discografia, di altri gruppi che non adoro alla pazzia compro solo qualcosa che trovo in offerta ;)


E' chiaro che la media rispecchia quello che fai te, ed è giusto così in questo paese di merda! Anzi... anche troppo!
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Messaggioda godwasliam il dom gen 21, 2007 1:37 pm

fedemadferit ha scritto:Si peccato che non abbiano dato la notizia completa e specificato che i reati contestati sono riferiti a prima che si sia regolamentato il tutto (mi pare 2004), quindi mi pare ovvia l'assoluzione...

Quindi non cambia nulla, cioè è una notizia inutile e ovvia...


guarda che sono stati modificati gli articoli 171 e 171bis quindi la cosa cambia e come... magari chi è stato beccato 6 mesi fa se lo inculeranno ma adesso le cose sono cambiate!!
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Messaggioda fedemadferit il dom gen 21, 2007 1:55 pm

Non ho detto questo, ho detto che questo fatto di speciale ha solo il titolo, leggi i pareri degli addetti ai lavori nei giornali-portali seri riguardo al fatto un questione.

"La sentenza della III sezione della Cassazione che è stata ripresa dagli organi di stampa si riferisce in realtà ad un caso antecedente l'attuale normativa, in vigore dal 2004, che invece stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Non si tratta pertanto di una decisione che modifica l'attuale legislazione in vigore": lo precisa Enzo Mazza, presidente di Fimi, la Federazione dell'Industria Musicale Italiana.


E lo hanno specificato ieri nei tg.
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Messaggioda godwasliam il dom gen 21, 2007 5:01 pm

Art. 171- bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce. vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto- alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lite trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.
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