kaa ha scritto:ROMA. 22 luglio - Il parere sulla radiazione di Moggi e di tutti gli altri squalificati per cinque anni con proposta di preclusione, rimpallato da Abete e la Corte di Giustizia federale, è arrivato al capolinea: con due paginette il presidente Coraggio e i suoi consiglieri decidono che la radiazione è implicita nella squalifica di cinque anni e proposta di radiazione. Il presidente dovrebbe, stando al dettato dei giudici federali, dia comunicazione al Consiglio federale (dove ci sarebbe una maggioranza contraria alla radiazione automatica) del parere, che il Consiglio non possa che "prenderne atto" e rimettere allo stesso Abete - tramite gli uffici competenti - per la comunicazione ai futuri radiati dell'"intervenuta applicazione" della radiazione. Tutto automatico, ma con meccanismi assai poco oliati come capite: radiazione automatica che per i condannati di Calciopoli (Moggi, Giraudo e Mazzini) assai poco automatica visto che dovrebbe intervenire a "soli" quattro anni esatti (era il 14 luglio) dalla sentenza di Calciopoli nel 2006. Rob' de mat' direbbero a Milano...
All'inizio Moggi venne condannato a cinque anni di inibizione con proposta di radiazione.
Cosa sia una proposta dovrebbe essere chiaro a tutti: è un'ipotesi di ulteriore provvedimento, la radiazione, che per sua natura è indirizzata a qualcun altro, legittimato a disporla.
Sicuramente la proposta è un atto necessario, nel senso che senza di essa il provvedimento non può essere emesso dal destinatario della proposta.
Si potrà discutere sul perché alla giustizia sportiva sia dato di inibire, ma semplicemente proporre la radiazione e non anche disporla direttamente.
Buon senso ci fa pensare che dopo cinque anni di inibizione non si possa escludere il caso che i fatti commessi possano apparire meno gravi o quantomeno il comportamento successivo del condannato possa indurre a pensare ad un ravvedimento, per cui al termine del periodo di inibizione il destinatario della proposta possa valutare discrezionalmente la situazione e decidere, motivando congruamente, se accogliere o rigettare la proposta.
Supponiamo però che la proposta, per ignota finalità normativa, sia vincolante e che il destinatario debba necessariamente emettere un provvedimento di radiazione; in ogni caso il destinatario della proposta dovrà emettere un atto formale di radiazione, impugnabile dal radiato davanti al TAR.
Che succede invece per il caso Moggi?
Nessuno si assume la responsabilità di firmare la radiazione e di motivarla, ma l'avvenuta radiazione viene alfine comunicata all'interessato. Come è possibile?
Se non si è capito male - il condizionale è d'obbligo tra i meandri letterari della FIGC - Abete dovrebbe comunicare la proposta di radiazione, unitamente ad un parere di Coraggio circa l'automaticità della radiazione, al Consiglio Federale. Ci si aspetta di leggere: affinché il Consiglio Federale disponga la radiazione, motivando che è automatica, obbligatoria e vincolata dalla proposta. Non proprio una passeggiata.
Invece il Consiglio Federale si dice che dovrebbe prendere atto della proposta di radiazione e del parere circa l'automaticità , come dire "non siamo ciechi, quelli sono una proposta e un parere", e rispedire il tutto al mittente, cioè Abete.
A questo punto uno pensa: Abete ha voluto informare il Consiglio Federale prima di emettere il provvedimento formale di radiazione, motivando sul carattere automatico, obbligatorio e vincolato del provvedimento di radiazione.
E invece non è così, Abete non deve fare e motivare nulla. Il consiglio Federale gli rimanda le carte per comunicare all'interessato che è stato, non da Abete e da nessun altro, radiato.
Si tratta alla fine della semplice comunicazione di un provvedimento giuridicamente inesistente.
Secondo il codice di giustizia sportiva vigente all'epoca del processo sportivo la normativa era dettata dall'art 14, che così stabiliva:
1. I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro;
f) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
g) squalifica a tempo determinato;
h) divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per il periodo corrispondente alla durata della inibizione e della squalifica ove i fatti commessi siano ritenuti di eccezionale gravità .
2. Le sanzioni previste alle lettere e) ed h) non possono superare la durata di cinque anni. Qualora l'Organo di giustizia sportiva valuti di particolare gravità l'infrazione, per la quale irroga una di tali sanzioni nella durata massima, può formulare, con la stessa delibera, motivata proposta al Presidente federale perché venga dichiarata, nei confronti del dirigente, socio di associazione o tesserato, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C..
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L'art. 19 del vecchio codice di giustizia sportiva ribadiva il concetto che dovesse essere il Presidente Federale a disporre la radiazione:
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3. Le persone nei cui confronti, a seguito di proposta degli Organi di giustizia sportiva, il Presidente federale abbia dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. possono, dopo sei anni dalla proposta, essere riabilitate dal Presidente federale, a seguito di loro istanza, quando concorrano le seguenti condizioni:
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Mentre il vecchio codice di giustizia sportiva riservava quindi al Presidente Federale il potere di radiazione su proposta della giustizia sportiva, il nuovo codice di giustizia sportiva all'art. 19 prevede invece che sia direttamente l'organo di giustizia sportiva a pronunciare la radiazione:
1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società , i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Tale norma è sostanzialmente inapplicabile al caso Moggi, in quanto innovativa della procedura e della normativa sostanziale in senso peggiorativo per il condannato, non potendosi commutare ex lege una proposta di radiazione della giustizia sportiva in radiazione diretta retroattivamente, perché si avrebbe, attraverso questo meccanismo retroattivo, una pena diversa e più grave da quella prevista all'epoca dei fatti e comminata dalla giustizia sportiva. Una ripassatina alla Costituzione e al codice penale non farebbe male.
E' evidente, quindi, che la nuova norma è inapplicabile e che sulla proposta della giustizia sportiva debba pronunciarsi il Presidente Federale secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti e della sentenza sportiva, motivando il provvedimento di radiazione.
Riassumendo:
la giustizia sportiva propone la radiazione, nessuno in FIGC la dispone e vara il retroscarico del barile alla giustizia sportiva, dicendo che la proposta partorisce la radiazione spontanea, applicando retroattivamente una pena non prevista e non pronunciata all'epoca dei fatti e della sentenza, e che la FIGC svolge l'alta funzione di comunicatrice del lieto evento all'utilizzatore finale.