E per la serie 'La legge (NON) è uguale per tutti':
25/5/2006 - Il Gip del Tribunale di Udine, Giuseppe Lombardi, ha accolto la richiesta di patteggiamento fatta dall'attaccante dell'Inter, Alvaro Recoba, e dal responsabile dell'area tecnica Gabriele Oriali, infliggendo loro la pena di sei mesi di reclusione (sostituita con una multa di 21.420 euro) per i reati di concorso in falso e ricettazione. Recoba aveva ottenuto passaporto comunitario pur non avendo parenti europei.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
ARTICOLO 8 / COMMI 6,7,8
(Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni)
6. La violazione delle Norme Federali in materia di tesseramenti di calciatori extracomunitari compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce GRAVE ILLECITO SPORTIVO. Le Società , i loro dirigenti, soci e tesserati che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili e sono puniti ai sensi dei commi 7 e 8 seguenti.
7. Se viene accertata la responsabilità diretta della Società ai sensi dell’art 2, comma 4, il fatto è punito, a seconda della gravità , con le sanzioni previste dall’art. 13, comma 1 , lettere f), g), h), e i) .
8. I dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o squalifica per un periodo minimo di due anni.
ARTICOLO 13, COMMA 1
(Sanzioni a carico della società ).
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni,
commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'italia o di vincente del
campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
l) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni
Considerate che la Roma è stata addirittura ASSOLTA!